Art. 1 Costituzione

È costituita l'Associazione non riconosciuta, non lucrativa di rappresentanza e di categoria denominata sin d’ora “Associazione medici La Nuova Mano”, da ora in poi chiamata semplicemente “ Associazione” aperta ai medici di ogni categoria, di docenti universitari in materie scientifiche inerenti il settore medico - legale , di esperti nel settore medico — legale , degli operatori sanitari che espletano la loro attività nel settore ospedaliero.

Art. 2 Sede e durata

L'Associazione ha sede in Napoli alla via Calata San Marco,4 non ha scopo di lucro e la su durata illimitata. Potranno essere costituite altre sedi secondarie sul territorio nazionale.
Ogni eventuale cambio di sede non richiederà modifica statutaria.

Art.3 Scopi dell'Associazione ed Attività

L'Associazione indipendente, autonoma, senza scopo di lucro, si ispira a principi di democrazia, solidarietà, tolleranza, non violenza e trasparenza.

  • L'Associazione si, propone, in particolare, di operare nel sistema sanitario, perseguendo i seguenti scopi:
    1. la tutela dei diritti civili dei soggetti che versino in situazioni di difficoltà, con particolare riferimento alla tutela dei diritti di tutti gli operatori sanitari;
    2. promuovere ogni genere di iniziativa atta al miglioramento, in ogni suo profilo, del sistema sanitario nazionale;
    3. contribuire allo sviluppo culturale e civile della persona, nonché, alla diffusione dei principi di democrazia, tolleranza, solidarietà nei rapporti umani, con particolare riferimento al rapporto medico-paziente che dovrà fondarsi sui principi della correttezza, lealtà, trasparenza, favorendo l’esercizio e la difesa delle libertà civili, individuali e collettive attraverso forme di comunicazione sui sopracitati principi;
    4. Avviare azioni ed iniziative a difesa degli operatori sanitari;
    5. Avanzare proposte e collaborare con gli Enti Pubblici, promuovendo, anche con l’ausilio di altre associazioni, la socializzazione tra i partecipanti e la diffusione delle attività dell’Associazione;
    6. Assistenza umana,sociale, legale, alle persone, che per qualsivoglia ragione versino in situazione di difficoltà;
    7. Organizzare eventi, anche formativi, di carattere scientifico per il benessere sociale o finalità terse allo sviluppo sostenibile del territorio nonché per la realizzazione dei fini associativi;
    8. Seleziona e promuove iniziative di utilità sociali e promozione del territorio;
    9. Promuovere la tutela dei diritti, la qualità e la dignità della vita delle persone sofferenti, malate, anziane e nella fase terminale della loro esistenza;
    10. Perseguire la tutela della dignità e della serenità dell'operatore sanitario ovvero del medico, nell'esercizio della sua professione;
    11. Si propone di espletare consulenza ed assistenza legale e medico-legale agli operatori sanitari — medici che si trovino in difficoltà a seguito dell'espletamento della propria attività professionale cercando di prevenire nonché favorire la risoluzione di conflitti medico — paziente e scaturenti dall'espletamento dell'attività medica;
    12. Favorire la formazione permanente e l'aggiornamento professionale degli operatori sanitari;
  • L'Associazione persegue le finalità di cui al presente statuto mediante:
    1. Costituzione o Convenzione con specifiche strutture organizzative - Enti, Associazioni, Uffici, Società di servizi - nei settori della formazione/istruzione, dell’editoria, della previdenza, dell’ambiente, dell’assistenza legale, fiscale, sanitaria, delle pari opportunità, del tempo libero, della politica abitativa, ed ancora di assistenza agli stranieri, ai diversamente abili, alle fasce deboli ed ai malati di dipendenze;
    2. L’assistenza sociale e previdenziale in collaborazione con Patronati in Italia ed all'estero, anche in convenzione;
    3. La promozione di accordi e di iniziative nazionali ed internazionali con particolare riguardo ai programmi e alle azioni della U.E. nell'interesse dei lavoratori, degli operatori sanitari, dei pensionati, dei consumatori, dei contribuenti e dei soci;
    4. La promozione di attività di aggregazione sociale, sportiva, ricreativa, musicale, sanitaria, del tempo libero e del turismo dei propri associati anche mediante l’organizzazione sul territorio di circoli ricreativi e culturali di enti e società;
    5. Organizzare corsi di formazione, seminari, dibattiti e manifestazioni pubbliche a carattere culturale e/o scientifico;
    6. Curare l'edizione di pubblicazioni anche carattere periodico, tra le quali il notiziario dell’ Associazione;
    7. Fornire consulenze e costituire, anche presso strutture sanitarie, un centro di riferimento e documentazione sui temi etici e giuridici di tutela dei diritti della persona, con precipuo riferimento agli operatori sanitari in esse operanti, e di tematiche, sempre di carattere etico — giuridico, aventi ad oggetto precise problematiche scaturenti dal rapporto operatore sanitario — paziente
  • L'Associazione promuove, altresì, attività culturali e formative aventi ad oggetto gli scopi sociali di cui ai capi precedenti nonché può svolgere anche attività editoriali per il perseguimento degli scopi di cui al presente statuto.
    L'Associazione può aderire ad Organizzazioni che, nel rispetto dei principi della libertà, dell’autonomia e della democrazia, operano a livello comunitario, europeo ed extraeuropeo.
  • L’ Associazione si ritiene, altresì, legittimata a:
    1. Promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi a tutela dell'interesse dell'associazione;
    2. Ad intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'associazione;
    3. Ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità di cui al presente statuto nonché ad intervenire nei procedimenti amministrativi ex art 09 L. 7.08.1990 n. 241;
    4. Adesioni ad iniziative di qualunque associazione ed ente purché la finalità non sia in contrasto con quella dell’ Associazione;
    5. L'Associazione può assumere dipendenti ed avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche dei propri associati, nei limiti e nel rispetto delle norme vigenti in materia.

I proventi da qualunque attività non potranno in alcun modo essere distribuiti tra gli dl associati, neanche in forma indiretta fatti salvi i rimborsi spese, nei modo tempi e misure decise da Comitato Direttivo, di cui dovrà darsi comunque atto nel rendiconto economico. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate. Le attività dell’Associazione e le sue finalità sono ispirate ai principi di pari opportunità tra uomini e donne ed al rispetto dei diritti inviolabili dell’uomo.

Patrimonio

Il patrimonio dell’associazione è costituito da:

  • contributi degli associati e degli aderenti che possono essere di qualsivoglia entità fatto salvo il versamento iniziale minimo di cui sopra;
  • contributi di privati ovvero di qualsivoglia soggetto anche non iscritto all'Associazione; contributi, erogazioni dello Stato, Regioni, Enti o istituzioni pubbliche, persone fisiche e non;
    donazioni e lasciti testamentari, contributi provenienti dall'Unione Europea e da organismi internazionali;
    contributi scaturenti da attività espletate per il sostentamento dell'associazione;

Art. 4 Soci

  1. Possono aderire all'Associazione tutti coloro che svolgono la professione di medico, i docenti universitari in materie scientifiche inerenti il settore medico-legale, esperti nel settore medico legale ovvero, ed eccezionalmente, anche avvocati che abbiano maturato una particolare esperienza nel settore medico legale e della responsabilità professionale medica, i cui requisiti, ai fini dell'ammissibilità, saranno, discrezionalmente, valutati dal Consiglio Direttivo;
  2. Il numero dei soci è illimitato;
  3. Gli Associati hanno eguali diritti e medesimi obblighi nei confronti dell'Associazione, si impegnano a condividere le finalità che la medesima si propone e ad osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti;
  4. Lo status di Associato è intrasferibile;
  5. Gli Associati sono soggetti all'obbligo di versamento di una quota associativa annuale, in via preliminare uguale per tutti gli associati, salvo precipue delibere, proposte di anno in anno dal Comitato Direttivo nel rendiconto economico per l’anno precedente e approvata dall'Assemblea degli Associati;
  6. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali. L'associazione può, in caso di particolare necessità assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo sia in via esterna che ricorrendo a propri associati.
  7. L’Assemblea si potrà dotare l'Associazione di un Codice disciplinare e di un Regolamento ispirati a criteri di massima garanzia per gli Associati, con sanzioni che potranno comportare anche l’esclusione;
  8. I soci sono definiti:
    • Ordinari: sono coloro che versano annualmente la quota di iscrizione stabilita dall'Assemblea. Per questi soci il versamento della quota annuale nei termini stabiliti equivale a rinnovo tacito dell’iscrizione. Decorso il termine per il versamento della quota annuale, dovrà procedersi a nuova richiesta di iscrizione. Hanno tutti i diritti ed i doveri spettanti per Statuto agli Associati ed hanno pieno diritto di voto nell'Assemblea;
    • Onorari: sono le persone nominate tali dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, è con il loro consenso, per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione. Acquistano i diritti ed i doveri degli Associati Ordinari, ma non sono tenuti al pagamento della quota annuale e sono confermati di diritto di anno in anno, salvo disdetta comunicabile in qualunque momento;
    • Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale ed è facoltativo il pagamento della quota sociale.

Art. 5 Diritti dei soci

I soci aderenti all'Associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere letti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata informa volontaria e gratuita dei propri associati ad eccezione di quanto sancito nel precedente articolo. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto
di voto.

Art. 6 Doveri dei soci

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate, salvo i rimborsi spese deliberati.
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 8 ammissione dei nuovi associati

  1. Per aderire all'Associazione è necessario presentare richiesta di iscrizione per iscritto.
  2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 196/03 e s.m. e i. tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.
All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di
autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

  1. La richiesta non potrà essere accettata qualora:
    • Vi siano fondati motivi per ritenere che il comportamento del richiedente o le attività da lui svolte siano in contrasto con i principi e le finalità dell'Associazione e/o che il richiedente non sia in grado di ottemperare alle prescrizioni dello Statuto e/o dei regolamenti interni dell'Associazione;
    • Il richiedente abbia precedentemente causato danni, perdite o sia moroso nei confronti dell'Associazione;
    • Vi sia un altro motivo valido, documentato per iscritto dal Comitato Direttivo;
  2. Nel caso in cui la domanda venga respinta, il diniego sarà motivato e l' interessato potrà presentare ricorso, depositandolo o indirizzandolo alla sede dell’Associazione, sul quale si pronuncerà definitivamente e incontestabilmente l'Assemblea alla prima convocazione successiva.
  3. Entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ avvenuta ammissione o dal decorso del termine di 60 giorni di cui sopra, l’Associato dovrà provvedere a versare la quota associativa.

Art. 9 Recesso ed esclusione degli associati

  1. Gli Associati possono essere espulsi peri seguenti motivi:
    • Quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto e/o ai regolamenti interni;
    • Quando vengono meno i requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione o per accertata incompatibilità con le finalità statutarie e/o con i regolamenti dell’Associazione;
    • Quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione, fatto salvo il diritto dell' Associazione di intraprendere qualsiasi ulteriore richiesta di risarcimento e/o azione legale necessaria a tutelare i propri interessi;
    • Quando non siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale o non adempiano all'obbligo di pagamento della stessa entro 30 giorni dall'atto di iscrizione;
    • Per gravi motivi che dovranno essere menzionati dettagliatamente nella delibera di espulsione.
  2. Le espulsioni saranno decise dal Comitato Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri,con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
  3. Gli Associati possono recedere volontariamente e liberamente in qualunque i momento, dandone comunicazione presso la segreteria dell’Associazione.
  4. In caso di espulsione o recesso, nessun diritto spetterà all'Associato fuoriuscito in ordine a, quanto abbia, a qualunque titolo, versato o conferito in favore dell’Associazione.

Art. 10- Rendiconto economico

Il rendiconto economico comprende l'esercizio dell’ Associazione dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea entro il 31 Marzo successivo alla chiusura dello esercizio a cui si riferisce.
Il Comitato Direttivo redige il rendiconto economico dell’ Associazione da
sottoporre all'approvazione dell’ Assemblea. Il rendiconto deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’Associazione.

Sezioni locali

L fine di promuovere l'associazionismo e nel rispetto del presente statuto, qualora se ne ravvisi l'opportunità, potranno essere istituite, su espressa delibera del consiglio Direttivo e su richiesta di almeno cinque soci operanti nell'area d'interesse territoriale, delle sezioni locali della presente Associazione. Le suddette non costituiscono organi dell'Associazione, sono prive di qualsivoglia potere rappresentativo e non possono assumere impegni in nome e per conto dell'Associazione stessa. Le sezioni locali possono essere create in luoghi differenti dalla città in cui ha sede l'Associazione, devono essere costituite da un minimo di cinque soci e coordinate da un responsabile che dovrà essere nominato, annualmente con possibilità di rinnovo, direttamente dal Consiglio direttivo ed al quale relazionerà annualmente in merito all'andamento delle sezioni locali. Il responsabile delle Sezioni locali ha la funzione di coordinarne l'attività delle suddette sezioni e promuovere mediante la realizzazione di convegni ed eventi formativi gli scopi dell'associazione. Ogni iniziativa diversa da quella di cui sopra, Ivi compresa il rilascio d'interviste, la partecipazione ad eventi televisivi, dovrà essere espressamente autorizzata dal consiglio Direttivo o, eccezionalmente ed in via d'urgenza, dal presidente dell'Associazione. Nel caso del mancato rispetto di quanto sopra il Consiglio direttivo potrà revocare la nomina del responsabile.

Art. 11 Gli organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

  1. L'Assemblea dei soci;
  2. Il Consiglio direttivo;
  3. Il Presidente

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

  1. L'assemblea è costituita da tutti i soci come sopra indicati ed è ordinaria e straordinaria. L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, nonché quando il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno ovvero quandolo richiede almeno un decimo dei soci.
    All'assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:
    • la relazione sull'andamento dell’associazione;
    • bilancio dell’esercizio sociale.

L'assemblea delibera inoltre sulla nomina del Consiglio direttivo e sulla eventuale nomina del Collegio dei Revisori qualora si renderà necessaria.

L'assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sullo scioglimento dell’associazione e sulle modifiche dello statuto.

Le convocazioni dell’assemblea, ordinaria e straordinaria, viene effettuata mediante avviso affisso presso la sede dell’associazione almeno 15 giorni prima della data prevista . L'avviso dovrà riportare la data di prima convocazione l’eventuale seconda convocazione il luogo e l'ordine del
giorno o in alternativa mediante lettera spedita a ciascun socio almeno dieci giorni prima della riunione, mediante mail, mediante fax ovvero
mediante qualsivoglia mezzo che consenta di ottenere la prova
avvenuta comunicazione. Ogni socio ha diritto a un voto e può farsi
rappresentare da altro socio, purché non sia membro del Consiglio
Direttivo conferendo ad esso delega scritta. Nessun socio può rappresentare più dì due soci. In prima convocazione le deliberazioni dell’assemblea sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci; in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni di scioglimento dell’associazione e di modifica dello Statuto devono essere approvate, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole dei tre quarti dei soci.

  1. L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da cinque membri, compreso il Presidente. Il Consiglio Direttivo dura in caria tre anni ed rieleggibile ad eccezione del primo Consiglio che durerà in carica cinque anni , salva sempre la rieleggibilità.
    Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipi a due consecutive riunioni decade dalla carica.
    Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed in particolare elabora le direttive generali dell’associazione.
  2. Il Presidente del Consiglio Direttivo acquista la carica e la funzione di "Presidente Associazione" ed ha l’ordinaria amministrazione dell’Associazione. Rappresenta l'associazione di fronte alle Autorità ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Il Presidente rimane in carica per il medesimo tempo del Consiglio Direttivo che lo ha eletetto e, in ogni caso, decade dalla carica con l’insediamento del nuovo Consiglio. Può compiere tutti gli atti urgenti e non prorogabili che esulino dalle sue competenze con lo scopo esclusivo di evitare un danno imminente all'Associazione;
  3. Il Vicepresidente esercita i medesimi poteri del Presidente, in via eccezionale e temporanea, in caso di sua assenza o impedimento contingente. In assenza di entrambi dette funzioni sono svolte dai Consiglieri successivamente, partendo dal più anziano.
  4. Il Tesoriere è il custode della cassa, colui che tiene il rendiconto delle entrate e delle uscite finanziarie, e tutte le transazioni devono essere controfirmate da lui.
  5. Segretario, si occupa dell’amministrazione, della corrispondenza e supporta le attività della presidenza, del Comitato e dell’ Assemblea.

Scioglimento e liquidazione

L'Associazione si scioglie per delibera dell’assemblea o per inattività protratta per oltre due anni. L’ assemblea che delibera lo scioglimento nominerà i liquidatori i quali devolveranno il patrimonio residuo ad un'associazione non lucrativa operante in un settore.

Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice civile nonché alla normativa vigente in materia.